Il Decreto-Legge 19 Maggio 2020 n. 34 fino a ieri semplicemente “Rilancio” ha visto oggi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, formalizzandone le misure contenute. Al suo interno ancge l’aumento al 110% delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici.
Nel precedente articolo del 14 Maggio avevamo analizzato la bozza cercando di sintetizzare le opportunità create dal decreto. Il testo non ha subito cambiamenti significativi e conferma la filosofia dell’intervento trainante:
- Isolamento termico di superfici opache orizzontali o verticali per un’incidenza superiore al 25% della superficie totale disperdente dell’edificio (limite di spesa 60.000,00 Euro per ogni unità immobiliare);
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale centralizzati nei condomini (o trasformazione di impianti autonomi in centralizzati) con installazione di caldaie a condensazione, pompe di calore, sistemi ibridi o microcogeneratori (limite di spesa 30.000,00 Euro per ogni unità immobiliare);
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale in edifici monofamiliari con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici o microcogeneratori (limite di spesa 30.000,00 Euro).
Queste tre tipologie di intervento importanti e con requisiti tecnici restrittivi, permettono di trainare all’interno dell’aliquota 110% anche interventi secondari già precedentemente soggetti a detrazione per risparmio energetico, oltre che le spese per l’installazione di impianti fotovoltaici. In questo caso il limite di spesa è di 48.000,00 Euro totali o comunque 2.440,00 Euro per ogni kWp installato, tranne nel caso di interventi di Ristrutturazione Edilizia e Ristrutturazione Urbanistica in cui il limite si abbassa a 1.600,00 Euro/kWp.
Risultano altresì detraibili al 110% con lo stesso meccanismo anche sistemi di accumulo dell’energia elettrica da abbinare all’impianto fotovoltaico con limite di spesa fissato a 1000,00 Euro per ogni kWh di capacità di accumulo, e le spese sostenute per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
La detrazione è fruibile da chi effettua le spese sostenute dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021 in cinque rate annuali di pari importo. E’ confermata la possibilità di cessione del credito che può avvenire in due diverse modalità:
- mediante sconto diretto in fattura da parte dell’impresa esecutrice, che acquisisce il credito di imposta e può a suo volta cederlo a terzi, compresi istituti di credito o intermediari finanziari;
- mediante cessione diretta del credito a istituti di credito o intermediari finanziari
Rimangono tutte da definire tutte le modalità operative mediante i moltissimi regolamenti attuativi che si renderanno necessari entro trenta giorni, oltre ai già molteplici dubbi da sciogliere sia dal punto di vista tecnico che fiscale. Seguiteci per ulteriori aggiornamenti.
